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Superbonus 110: cosa fare se si vive in condomini o villette

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ll Sole 24 Ore oggi riepiloga in quali casi si può accedere alla ristrutturazione della propria abitazione con il superbonus 110%: bisogna infatti distinguere la casistista in chi vive in una villetta indipendente ((circa 6,2 milioni su 12,1 milioni di edifici residenziali secondo l’ISTAT) e chi abita in un condominio.

Il Sole 24 Ore oggi riepiloga in quali casi si può accedere alla ristrutturazione della propria abitazione con il superbonus 110%: bisogna infatti distinguere la casististica in chi vive in una villetta indipendente ((circa 6,2 milioni su 12,1 milioni di edifici residenziali secondo l’ISTAT) e chi abita in un condominio. Nel primo caso il proprietario non dovrà che consultare un tecnico o un’impresa prima di procedere. Nel secondo bisognerà che l’assemblea condiminiale approvi la ristrutturazione, con l’eccezione degli appartamenti che hanno impianti autonomi e ingresso indipendente dall’esterno. La casistica nel dettaglio per i condomini:

Il decreto Agosto (Dl 104/2020) ha previsto un quorum facilitato per deliberare i lavori, con la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno ⅓ dei millesimi. Ma la pratica va ben gestita dall’amministratore. Due avvertenze, tra le tante: se nell’edificio ci sono molti uffici, negozi e studi professionali – tanto che la loro superficie supera il 50% del totale – i possessori di queste unità non avranno il superbonus; in questi casi, meglio valutare altre agevolazioni, come il bonus facciate del 90% (che ha procedure più semplici ma al momento scade a fine 2020); attenzione, perché il diritto di cedere il credito d’imposta spetta sempre ai singoli condòmini. Detto diversamente: se l’impresa fa un preventivo legato allo sconto in fattura del bonus, l’assemblea non può “impegnare” gli assenti.

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E quella per le villette:

Ci sono poi gli edifici che ricadono nella zona grigia: 2,8 milioni di case con due “interni” (cioè unità residenziali accatastate separatamente) e 2,4 milioni di edifici con un numero di interni da tre a otto. Proprio questi immobili rischiano, molto spesso, di restare impigliati tra norme e circolari. Perché il superbonus, interrompendo una prassi storica delle Entrate, non potrà essere applicato agli edifici con più unità e un unico proprietario. Stesso discorso se le unità in questione sono in comproprietà: una situazione molto comune tra eredi. In questi casi si potrebbe valutare di sciogliere la comunione, diventando proprietari di unità separate e costituendo così un condominio. Sempre che in questi immobili non siano presenti unità che rispettino i requisiti dell’autonomia funzionale: per
loro la via del 110% è spianata.

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