Così il Governo ha definito le misure finalizzate a semplificare la diffusione delle rinnovabili, contenute nel DL 17 del 1° marzo 2022 per il contenimento dei costi dell’energia e del gas, lo sviluppo delle energie rinnovabili e il rilancio delle politiche industriali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Restano subordinati ad autorizzazione paesaggistica gli impianti che ricadono in aree o immobili vincolati.
Per gli impianti di potenza compresa tra 50 kW e 200 kW sarà consentito utilizzare il modello unico semplificato previsto dal recente Dlgs 199/2021 attuativo della Direttiva RED II. Le condizioni e le modalità per l’estensione di quel modello anche a questi impianti saranno definite entro 60 giorni dal Ministero della transizione ecologica.
Su questo tema ricordiamo che entro il 31 marzo sarà pubblicato il bando da 1,5 miliardi di euro, previsto dal PNRR, per installare pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici ad uso agricolo, zootecnico e agroindustriale.
Il DL 17/2022 prevede che 145 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione siano destinati a concedere un credito d’imposta fino al 30 novembre 2023 alle imprese che effettuano, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.
I dettagli di questo nuovo credito d’imposta arriveranno entro 60 giorni con un decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, dello sviluppo economico e dell’economia e finanze.
In arrivo anche semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso: entro 60 giorni il Ministro della transizione ecologica definirà le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica, e individuerà i casi in cui si potrà applicare la procedura abilitativa semplificata e quelli in cui l’installazione può essere considerata attività edilizia libera.
* ‘costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo’.