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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs n. 170/2021 che modifica il Codice del Consumo

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A partire dal 1° gennaio 2022, si applicheranno ai contratti di vendita tra un consumatore e un venditore, conclusi successivamente a tale data, le nuove disposizioni introdotte con il d.lgs n. 170/2021 che modifica il Codice del Consumo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 25 novembre 2021 il decreto legislativo n. 170 del 4 novembre 2021 di attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.

I nuovi articoli 128 – 135 septies del Codice del Consumo, che saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2022, si applicheranno ai contratti di vendita, sia online che offline, conclusi successivamente a tale data, tra un consumatore e un venditore (B2C) relativi a beni mobili materiali.

Sono inclusi nel campo di applicazione anche i contratti di fornitura di contenuti o di servizi digitali se incorporati o interconnessi con i beni e forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi.

Quando è dubbio se la fornitura di un contenuto o di un servizio digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita, si presume che tale fornitura rientri nel contrato di vendita.

l decreto tra l’altro, disciplina:

– gli obblighi del venditore e condotta del consumatore;

– l’eventuale difetto di conformità che deriva dall’errata installazione del bene;

– il diritto di regresso.

Le nuove disposizioni non si applicano ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale, i quali rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali

Le nuove disposizioni del presente non si applicano inoltre al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del contenuto digitale e ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai, o secondo altre modalità’ previste dalla legge.

Al contrario la nuova normativa si applica anche alla vendita di beni usati.

Secondo le nuove norme per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:

a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;

b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;

c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all’installazione, previsti dal contratto di vendita;

d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.

Per essere conferme al contratto di vendita il bene deve possedere anche i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:

a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell’ordinamento nazionale e del diritto dell’Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria applicabili allo specifico settore;

b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;

c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;

d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell’ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta.

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