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Possibile sopraelevare all’ultimo piano di un condominio senza consenso dell’assemblea, la sentenza del Consiglio di Stato

consiglio di stato

 

I giudici di Palazzo Spada confermano la sentenza del Tar di Lecce, rigettando il ricorso presentato da un condominio nei confronti del proprietario di un appartamento.

Il proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale ha diritto di sopraelevare, utilizzando l’incremento volumetrico previsto dal Piano Casa, anche senza il consenso dell’assemblea condominiale o dei singoli condomini. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.

Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato che, confermando una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, ha risolto un contrasto giurisprudenziale sul tema, in una vicenda riguardante un condominio in Lecce, nei pressi di Piazza Mazzini.

I fatti

Il proprietario dell’ultimo piano aveva chiesto e ottenuto dal Comune di Lecce il permesso di costruire in sopraelevazione sulla propria abitazione. Il permesso era stato rilasciato con salvezza dei diritti di terzi. Il provvedimento era stato impugnato giurisdizionalmente da un condomino, che deduceva il difetto di legittimazione del proprietario a sopraelevare senza il suo consenso atteso che la sopraelevazione aveva un’incidenza sulle parti comuni del fabbricato (fondazione e muri perimetrali).

La pretesa è stata contrastata in giudizio dall’autore della sopraelevazione, a mezzo dell’Avvocato Pietro Quinto, il quale ha sostenuto che il diritto alla sopraelevazione, riconosciuto dal Codice al proprietario dell’ultimo piano, non è subordinato al consenso dei condomini. Una diversa interpretazione renderebbe difficile l’esercizio del diritto soprattutto nei condomini di notevoli dimensioni, per l’eventuale opposizione di ciascun condomino. “D’altro canto l’incidenza sulle parti comuni – a differenza di altre ipotesi – non condiziona l’esercizio del diritto ma viene soddisfatta con la corresponsione di una indennità”, ha affermato il legale leccese.

“Ciò che rileva – prosegue – è che vengano osservate due fondamentali prescrizioni: la salvaguardia della staticità dell’edificio in relazione all’incremento del carico edilizio ed il rispetto del decoro architettonico dell’edificio”.

Entrambe queste condizioni, si è dimostrato nel giudizio, erano state osservate, come accertato dal Comune di Lecce, difeso dall’Avvocato Laura Astuto.

Sia il Tar che il Consiglio di Stato hanno accolto le tesi difensive, rigettando il ricorso.

La soluzione interpretativa nell’ambito condominiale contribuirà anch’essa alla ripresa dell’attività edilizia.

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