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La Manovra 2021 è legge. Il punto su tutte le principali misure

 

finanziaria 2021

I senatori di opposizione: “Per la prima volta nella storia della Repubblica la manovra finanziaria è giunta blindata in Senato il 28 dicembre e, a causa di errori, richiederà un immediato intervento correttivo”

La Manovra 2021 è legge. Dopo aver rinnovato la fiducia al Governo approvando l’articolo 1 con 156 voti favorevoli e 124 contrari, l’Assemblea del Senato ha oggi approvato definitivamente il ddl n. 2054 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, nel testo identico a quello approvato dalla Camera.

“I senatori di opposizione hanno posto l’accento sul fatto che per la prima volta nella storia della Repubblica la manovra finanziaria è giunta blindata in Senato il 28 dicembre e, a causa di errori, richiederà un immediato intervento correttivo”, si legge nel comunicato del Senato.

PROROGA SUPERBONUS. I commi da 66 a 75 della Legge di Bilancio 2021, che va ora in Gazzetta Ufficiale, modificano la disciplina della detrazione al 110% (cd Superbonus) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici.

Il comma 66 introduce tra l’altro, la proroga dell’applicazione della detrazione fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (per gli istituti autonomi case popolari (IACP) fino al 31 dicembre 2022). Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022) nonché per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023).

La norma stabilisce, altresì, che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.

Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Il comma 67 proroga l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali al 2022.

Il comma 69 autorizza i comuni per l’anno 2021, per far fronte agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio, ad assumere personale, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile.

PROROGA ECOBONUS, BONUS RISTRUTTURAZIONI, BONUS FACCIATE, BONUS MOBILI. I commi 58-59 dispongono la proroga per l’anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici. La norma, inoltre, innalza da 10.000 a 16.000 euro l’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici.

BONUS 50% ANCHE PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA ESISTENTE CON GENERATORI DI EMERGENZA A GAS DI ULTIMA GENERAZIONE. Il comma 60, introdotto durante l’esame parlamentare, stabilisce che la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica spetta anche per quelli di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

BONUS IDRICO. Approvato anche l’emendamento che prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, del “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021 (comma 1).

La finalità del fondo (indicata dal comma 2) è quella di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa suindicato e fino ad esaurimento delle risorse, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle (elencate dal comma 3) sostenute per:

– la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

– la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Viene altresì precisato (dal comma 4) che il “bonus idrico” in questione non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini ISEE.

La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del “bonus”, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, è demandata (dal comma 5) ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. (fonte: Servizio studi Camera)

UN FONDO PER L’ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI LAVORATORI AUTONOMI E DAI PROFESSIONISTI. Introdotto l’articolo 5-bis che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, che costituisce anche il relativo limite di spesa.

Tale Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) dovuti:

– dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento (comma 1);

– dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 (recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) assunti per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza (comma 2, ultimo periodo).

Inoltre, si demanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame), la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento del predetto esonero, nonché della quota del suddetto limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (comma 2).

Infine, il monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti di spesa è affidato agli enti previdenziali che ne comunicano i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (comma 3).

Conseguentemente, viene disposta la riduzione di 1 miliardo di euro per il 2021 del Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’art. 207 del ddl in esame. (fonte: Servizio studi Dipartimento Bilancio della Camera)

INDENNITÀ DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA PER I LAVORATORI AUTONOMI. È istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per sei mensilità in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni (ex art. 53, c. 1, del D.P.R. 917/1986).

La suddetta indennità – erogata dall’INPS nel limite di spesa di 70,4 mln di euro per il 2021, di 35,1 mln per il 2022, di 19,3 mln per il 2023 e di 3,9 mln per il 2024 – è riconosciuta in favore dei soggetti di cui sopra che presentano i seguenti requisiti:

a. non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b. non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;

c. hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della domanda;

d. hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;

e. sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f. sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’attuale iscrizione alla gestione previdenziale.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.

L’indennità è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle entrate e non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

I suddetti limiti di importo sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

La domanda – recante l’autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse – è presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

Si prevede che la prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

L’erogazione dell’indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, la cui definizione è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano), da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del provvedimento in esame,

Il monitoraggio relativo alla partecipazione dei beneficiari dell’indennità ai percorsi di aggiornamento è affidata all’ANPAL.

La cessazione della Partita Iva nel corso della erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data indicata come fine attività.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Inoltre, si dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all’evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.

Per la copertura dei suddetti oneri, si prevede, per i soli soggetti beneficiari dell’indennità in oggetto, un incremento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata (di cui all’art. 59, c. 16, della L. 449/1997 – vedi infra) pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo (di cui all’art. 53, c. 1, del D.P.R 917/1986), con gli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Si dispone, inoltre, che le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dall’articolo in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, si prevede la riduzione:

– di 60,7 mln di euro per il 2021 del Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’art. 207 del ddl in esame;

– di 15 mln di euro per il 2022, di 0,2 mln per il 2023 e di 3,9 mln per il 2024 del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’art. 209 del ddl in esame. (fonte: Sintesi servizio studi – Dipartimento Bilancio della Camera)

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI TRANSIZIONE 4.0. La Manovra 2021 riconosce un credito d’imposta alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti – indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito di impresa – che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023.

Sono escluse le imprese in stato di crisi e quelle destinatarie di sanzioni interdittive; la fruizione del beneficio, per le imprese ammesse, è subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa ad eccezione: dei veicoli ed altri mezzi di trasporto, dei beni per i quali il coefficiente di ammortamento sia inferiore al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni individuati nell’allegato 3 annesso alla L. n. 208 del 2015, dei beni devolvibili dalle imprese operanti in concessione e a tariffa in diversi settori.

Il credito d’imposta, per gli acquisti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, è riconosciuto nella misura del 10% del costo sostenuto per le imprese che effettuano investimenti in:

– beni strumentali materiali, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 mln di euro, diversi da quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0;

– in beni strumentali immateriali, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mln di euro, diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. La misura del credito d’imposta è elevata al 15% in caso di investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.

Il credito d’imposta in argomento viene riconosciuto per il solo 6% nel caso in cui gli investimenti di cui sopra siano effettuati dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023.

In caso di investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, il credito d’imposta è riconosciuto:

– nel 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 mln di euro;

– nel 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 mln e fino a 10 mln di euro;

– nel 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 mln di euro e fino a 20 mln di euro.

Per gli investimenti suddetti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 il credito d’imposta è riconosciuto secondo le seguenti misure:

– nel 40% del costo per la per la quota di investimenti fino a 2,5 mln di euro;

– nel 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 mln e fino a 10 mln di euro;

– nel 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 mln di euro e fino a 20 mln di euro.

In caso di investimenti, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, in beni immateriali quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni (c.d. beni materiali “industria 4.0″) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mln di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il credito in parola è utilizzabile solo in compensazione, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni acquisiti per effetto degli investimenti in beni materiali diversi da quelli relativi a “Industria 4.0″, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali ed immateriali definiti “Industria 4.0″. (fonte: dossier del Servizio del bilancio del Senato)

EDILIZIA SCOLASTICA E SCUOLE INNOVATIVE. La manovra prevede oltre 1,5 miliardi per l’edilizia scolastica. Con gli emendamenti alla Camera, sono state previste l’assegnazione di 1 milione di euro in più per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 per gli interventi urgenti di edilizia scolastica, con particolare riguardo per le aree di maggiore rischio sismico, e la proroga di un anno dei poteri commissariali ai Sindaci di Comuni e Città metropolitane e ai Presidenti di Provincia per una rapida realizzazione degli interventi.

Nell’ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023 dell’INAIL, vengono inoltre destinati 40 milioni alla costruzione di scuole innovative nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. L’obiettivo è anche quello di contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno.

TUTTE LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO. Il Ministero del Lavoro segnala le altre norme della Manovra in materia di lavoro finalizzati a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell’emergenza da COVID-19 e, contestualmente, funzionali a consentire la ripartenza del Paese.

Estensione dei trattamenti di integrazione salariale

I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per una durata massima di ulteriori dodici settimane.

Blocco dei licenziamenti

Estensione al 31 marzo 2021 del divieto di licenziamento per motivi economici.

Misure a favore del lavoro giornalistico

Estensione degli incentivi alla salvaguardia dell’occupazione dei dipendenti iscritti all’INPGI con riferimento alla contribuzione dovuta, per le assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Contratto di espansione interprofessionale

Implementazione del finanziamento per consentire alle imprese di minori dimensioni (almeno 500 unità lavorative) di ricorrere anche nel 2021 allo strumento del contratto di espansione interprofessionale. Questo strumento sarà attivabile anche dalle imprese con più di 500 dipendenti, che scendono a 250 nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile. Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL)

Istituzione del programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.

Sostegno al rientro al lavoro delle lavoratrici madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno alle madri con figli disabili

Incremento del Fondo finalizzato a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e a finanziare le associazioni che si occupano di assistenza psicologica in favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici per la morte del figlio.

Oltre agli sgravi contributivi al 100% per chi assume donne disoccupate si affiancano ora due importanti misure: la prima prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per misure che favoriscano il rientro al lavoro delle madri dopo il parto; la seconda prevede un assegno mensile di 500 euro per madri sole, disoccupate o monoreddito con un figlio che abbia una disabilità di almeno il 60%.

Per il padre lavoratore, introdotto anche l’obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.

Congedo di paternità

Incremento da 7 a 10 giorni della durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l’anno 2021.

Sospensione dei versamenti contributivi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021.

Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere

Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere per interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.

Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa

Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato garantire la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree individuate dalle Regioni per l’anno 2020, ma non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria.

Sistema duale

Finanziamento di 55 milioni di euro per il 2021 e di 50 milioni di euro per il 2022 per i percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro.

Misure in materia di cassa integrazione in deroga

Introduzione di disposizioni urgenti in materia di cassa integrazione in deroga con utilizzo di risorse residue delle Regioni per finanziare la proroga di ulteriori periodi di cassa integrazione in deroga.

Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa Regione Campania

Ampliamento della platea dei beneficiari dell’indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita dai lavoratori della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, fino al 31 dicembre 2021.

Misure in favore dei lavoratori esposti all’amianto

Riconoscimento di una prestazione aggiuntiva, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in favore dei lavoratori esposti all’amianto attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto nella misura del 15% della rendita già in godimento per una patologia asbesto-correlata. Inoltre, a decorrere dal 2021, riconoscimento di una prestazione di 10mila euro ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale.

Istituzione del fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo Settore

Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo Settore finalizzate a promuovere libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, e di sostenere tali attività, colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all’epidemia di COVID-19.

Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave

Estensione sino al 28 febbraio 2021 delle misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell’esercizio dell’attività lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Misure a sostegno del settore aeroportuale

Erogazione di prestazione integrative del Fondo di solidarietà nel caso di trattamenti di cassa integrazione in deroga per il settore aeroportuale.

Misure in materia di lavoratori socialmente utili

Possibilità per il 2021 per le pubbliche amministrazioni di assumere, anche con contratti di lavoro a tempo parziali, lavoratori socialmente utili impiegati al 31 dicembre 2016.

Misure a favore dei lavoratori della pesca

Introduzione di disposizioni finalizzate a sostenere i lavoratori della pesca che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nona salvaguardia dei lavoratori esodati

Estensione a determinate categorie di lavoratori delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze antecedenti l’entrata in vigore della legge Fornero.

Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali

Stanziamento di 180 milioni di euro per finanziare l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali.

Fondo per i caregiver familiari

Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.

Proroga Ape Sociale

Estensione dell’Ape Sociale al 31 dicembre 2021.

link all’art.