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Iva su accise di luce e gas: le aziende “scaricano” la responsabilità sullo Stato

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È illegittima l’Iva applicata su un’altra tassa. Alcuni Giudici di Pace danno ragione ai consumatori, ma la strada per chiedere il rimborso resta quella dei singoli ricorsi, perché manca una norma che imponga al giudice di uniformarsi alla causa pilota, allargandola a tutte le persone coinvolte.

Non sappiamo perché sia tornato agli onori della cronaca proprio in questi giorni, ma il caso del rimborso dell’Iva sulle bollette di luce e gas è scoppiato a luglio 2015, quando il Giudice di Pace di Venezia ha emesso una sentenza storica contro Enel su ricorso di un cittadino del Veneto (vedi QualEnergia.it).

Il Giudice ha ingiunto a Enel di rimborsare al consumatore circa 103 euro per l’Iva applicata in bolletta sulle accise, affermando la presenza illegittima dell’Imposta sul Valore Aggiunto applicata su un’altra tassa.

Nel decreto il giudice ha richiamato il principio stabilito dalla Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza 3671/97, secondo il quale, salvo deroga esplicita, un’imposta non costituisce mai base imponibile per un’altra.

Sulla stessa scia, un’altra sentenza, emessa a maggio 2016, sempre dal Giudice di Pace di Venezia, ha condannato Eni Divisione Gas & Power e GDF Suez Energie a rimborsare un utente per lo stesso principio: “un tributo non può gravare su un altro analogo, senza una espressa statizione legislativa”.

E ad oggi non c’è alcuna legge che impone di pagare l’Iva su un tributo, oltre che sui metri cubi di gas e sui kWh consumati. Dunque, l’Imposta sul Valore Aggiunto non può essere applicata su tutte le voci che compaiono in bolletta (quindi sull’importo totale), ma solo sui servizi di vendita e sui servizi di rete. E questo vale per qualsiasi bolletta della luce e del gas in cui siano presenti accise o addizionali regionali.

Si tratta di sentenze che hanno creato grandi aspettative sul fronte dei rimborsi, illudendo tutti, a cominciare dalle associazioni dei consumatori, di poter rappresentare un precedente importante per ricorsi di massa.

Cosa che creerebbero non pochi problemi al fisco italiano che potrebbe trovarsi improvvisamente con un buco di 2 miliardi di euro nelle sue entrate. Per non parlare del “rischio” che questa interpretazione possa essere estesa anche alle accise sui carburanti: lo Stato sarebbe costretto a sborsare diversi miliardi per rimborsare i cittadini.

Ma il punto critico della vicenda è proprio questo. Come ha precisato in un comunicato ufficiale la stessa Enel, a seguito della sentenza del 2015, “l’applicazione delle accise e dell’Iva e il relativo pagamento, sono a carico del venditore della commodity che ha poi il diritto di richiederne il pagamento ai consumatori finali”. Enel o l’azienda di turno, quindi, dovrebbero porre la questione direttamente all’Agenzia delle Entrate, mentre preferiscono ribaltarla sui clienti finali secondo un ragionamento di comodo per cui è sempre meglio che a dimostrarne l’illegittimità siano i singoli consumatori, piuttosto che impelagarsi in una diatriba tributaria!

La vera sentenza pilota che ha decretato l’illegittimità dell’applicazione dell’Iva su una tassa risale al 2012, quando il Giudice di Pace di Venezia, su applicazione della sentenza 238/09 della Corte costituzionale, ha condannato l’azienda responsabile dei servizi ambientali in Veneto a restituire agli utenti l’Iva indebitamente applicata sulla Ta.Ri e sulla Tia, le tariffe di igiene ambientale.

È stata quella la prima battaglia vinta dagli utenti con l’aiuto delle associazioni dei consumatori che hanno presentato ricorsi di massa. Alcuni giudici hanno accolto l’eccezione avanzata da AMA, l’azienda che gestisce i rifiuti a Roma e dintorni, sul fatto che, essendo essa un semplice tramite tra il cittadino e lo Stato destinatario finale dell’Iva, la giurisdizione fosse delle Commissioni Tributarie e non del Giudice ordinario.

Ma una sentenza della Corte di Cassazione di marzo 2016 ha stabilito che l’Iva del 10% non può essere applicata sulla Ta.Ri, a pena di duplicazione di imposizione fiscale, e che la competenza è del giudice ordinario, non di quello tributario.

“Dalla tassa sulla depurazione che non c’era, all’Iva sulla Tia, passando per l’Iva sulle accise del gas e dell’energia elettrica, l’Italia si conferma un Paese in cui le bollette delle famiglie rappresentano il primo vero bancomat di Stato – commenta a QualEnergia.it il presidente del Movimento Difesa del Cittadino, Francesco Luongo – Non è un caso il grandissimo numero di contenziosi davanti ai Giudici di Pace e alle Commissioni tributarie in cui migliaia di consumatori tentano di far valere i propri diritti. Storie in alcuni casi a lieto fine come hanno dimostrato alcune sentenze ottenute dal Movimento Difesa del Cittadino del Lazio contro l’AMA”.

“Rispetto ai ricorsi contro l’Iva sulla Tia, che abbiamo vinto in tutte le sedi, quelli per il rimborso dell’Iva applicata sulle accise dell’elettricità e del gas sono diversi perché non si parla di un servizio, ma di un bene concreto. Ma a tal proposito la direttiva europea precisa che l’Iva non può essere applicata sulle componenti di prezzo imposte autoritativamente da enti pubblici o da enti privati su delega pubblica”, spiega l’avvocato Enrico Cornelio, che ha curato diversi ricorsi.

“La tesi che sosteniamo innanzi ai giudici di pace è che le accise presenti nelle bollette di luce e gas non costituiscono base imponibile IVA”, ci ha detto l’avv. Cornelio che ci ha confidato di conservare nel cassetto ancora centinaia di ricorsi perché sta aspettando che arrivi una sentenza conforme a questa interpretazione.

Avvocato Cornelio, la speranza è quindi quella di ottenere dei rimborsi per tutti?

“Purtroppo non ci sarà mai un rimborso automatico perché le aziende di turno preferiscono spendere soldi e tempo dietro alle singole cause, affrontando anche tre gradi di giudizio, invece che procedere al rimborso totale”.

Potremmo veder partire finalmente una class action nel nostro Paese?

“Parlare di class action in Italia è valido solo a livello teorico, ma nella pratica non è possibile perché manca una norma che imponga al giudice di uniformarsi alla causa pilota, allargando i rimborsi a tutte le persone coinvolte. La giustizia italiana continua ad essere legata al meccanismo antico del ricorso diretto quando invece una class action, soprattutto in questi casi, sarebbe molto più pratica”.

E se qualcuno provasse a fare un ricorso sull’Iva applicata sulle accise della benzina?

“Purtroppo questo tipo di ricorsi non è possibili perché la spesa dei carburanti è anonima e non abbiamo una bolletta intestata dove sono specificate le varie voci. Sarebbe anche difficile individuare esattamente a quanto ammonta l’Iva. E poi con chi te la prendi? Con il benzinaio che ti ha venduto la benzina?

Dunque per ora la strada per chi vuole tentare di ottenere il rimborso resta quella di presentare singolarmente il proprio ricorso.

Intanto sul famoso sito Change.org è stata lanciata la petizione Energia elettrica e Gas: riprendiamoci l’IVA pagata sulle tasse in bolletta”. L’obiettivo è quello di raccogliere 75mila firme per promuovere una class action. Ma, abbiamo visto, che la class action nel nostro Paese resta ancora una chimera.