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Enti del terzo settore: firmato il decreto attuativo per il RUNTS

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In viaggio verso la Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione in Gazzetta, il decreto attuativo del RUNTS ossia il Registro Unico del Terzo Settore è stato firmato dal Ministro Catalfo che ha espresso grande soddisfazione: “Si tratta di un passo avanti decisivo per l’attuazione della riforma”.

Il RUNTS sarà uno strumento per garantire l’applicazione uniforme della normativa su tutto il territorio nazionale. Esso conterrà informazioni di base sugli enti iscritti permettendo di conoscere le caratteristiche di un’organizzazione.

Ricordiamo che per fruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore prevista dal Codice del Terzo Settore è obbligatoria l’iscrizione.

La mancata iscrizione di un ente non commerciale al RUNTS precluderà la possibilità di acquisire la qualifica di ETS e perciò precluderà eventuali benefici fiscali previsti dalla riforma.

Il RUNTS sostituirà tutti i registri locali, essendo appunto nazionale anche se gestito su base territoriale da regione e provincie autonome. In esso confluiranno gli attuali registri delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e di promozione sociale (APS) e conterrà le seguenti sezioni:

  • ODV (Organizzazioni di Volontariato),
  • APS (Associazioni di Promozione Sociale), enti filantropici, Imprese Sociali comprese le cooperative sociali, Reti Associative, Società di Mutuo Soccorso;
  • altri ETS (Enti del Terzo settore).

Sarà un registro pubblico e accessibile ad ogni singolo cittadino.

È bene sottolineare che l’iscrizione al RUNTS ha benefici ma anche dei costi, perciò, sarà necessario valutare nei singoli casi la convenienza di iscriversi.

Svantaggi:

  • costi da sostenere per adeguare entro il 31 ottobre 2020 l’atto costitutivo o lo statuto alle norme del codice del Terzo Settore o a quelle dell’impresa sociale
  • costi legati alla redazione e al deposito del bilancio. L’ente del Terzo Settore che si iscriverà nel Registro Unico dovrà redigere un bilancio vero e proprio su modello. Tale bilancio dovrà poi essere depositato presso il Registro Unico. È possibile quindi che l’apparato contabile dell’ente non profit di piccole dimensioni attualmente permetta di redigere il semplice rendiconto annuale. Ma è da sottolineare che la documentazione contabile non sia sufficiente per redigere il bilancio richiesto dal Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.
  • se l’associazione è stata costituita con atto costitutivo o statuto redatto con la forma di scrittura privata registrata le successive modifiche dovranno avere tale forma e perciò registrata presso l’agenzia delle entrate.

Vantaggi:

  • se l’ente del Terzo Settore ha interesse ad ottenere il riconoscimento giuridico, l’iscrizione nel Registro Unico, malgrado i costi da sostenere, può essere più efficace rispetto all’iter previsto dal DPR 361/2000.
  • l’ente del Terzo Settore che deciderà di iscriversi al Registro Unico avrà una serie di agevolazioni di carattere fiscale, rispetto a chi non deciderà di iscriversi.
  • Il D.Lgs 117/2017 disciplina le regole fiscali e civilistiche degli ETS, che tuttavia non possono prescindere dalle attività da loro svolte in via prevalente, a seconda delle quali l’Ente assumerà carattere commerciale o non commerciale. È importante operare tale distinzione in quanto è previsto l’assoggettamento a differenti regimi premiali a seconda della diversa tipologia di Ente. Ci saranno agevolazioni previste indistintamente a favore di tutti gli ETS e misure applicabili ai soli enti configurabili come “non commerciali”.
  • l’art 79 del Codice del Terzo Settore esclude dal reddito imponibile degli ETS non commerciali i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente e i contributi erogati da amministrazioni pubbliche.

Per l’iscrizione al RUNTS gli enti dovranno provvedere ad allinearsi con quanto previsto dalla riforma per l’iscrizione e in particolare come detto adeguare i propri statuti.

Il termine per l’adeguamento degli statuti ha già subito tre rinvii, inizialmente il termine era stato fissato al 3 febbraio 2019, poi il D. Lgs.105/2018 (c.d. Decreto correttivo del Codice) lo ha spostato al 3 agosto 2019, rinviato al 30 giugno 2020 dall’art. 43, comma 4-bis, del Decreto Crescita (DL 34/2019).

Infine, l’art. 35 del DL18/2020 (c.d. Cura Italia) lo ha ulteriormente rinviato al 31 ottobre 2020.

Tra gli altri adempimenti necessari alla iscrizione al RUNTS vi è il possesso di un indirizzo PEC perché ogni comunicazione con il registro avverrà in via telematica.

link all’art.