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Condominio: l’auto davanti al cancello è reato di violenza privata. La sentenza

passo carrabile

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 40482/2018, che ha chiarito i casi in cui si configura il reato di violenza privata.

Lasciare l’auto davanti al cancello di un’abitazione privata può comportare ben peggio di una semplice multa: ci sono infatti gli estremi per il reato di violenza privata, poiché di fatto si esercita sulla “vittima” un’azione coattiva che non consente alla persona offesa di esercitare liberamente il proprio volere. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 40482/2018.

Una sentenza che può dunque applicarsi per case private e condomini – anche senza passo carrabile evidentemente – coinvolgendo qualunque tipologia di veicolo (comprese auto aziendali, con le responsabilità del caso).

IL CASO – Nella fattispecie la sentenza della Corte riguarda un soggetto che, per giorni, aveva impedito la chiusura del cancello posto sul limitare della proprietà della vittima, nonché il transito attraverso tale apertura, parcheggiandovi un’autovettura e sedendo in prossimità dei battenti.

LA SENTENZA – I giudici di Cassazione hanno quindi precisato che – perché una condotta possa assumere rilevanza penale ai sensi dell’art. 610 c.p. – essa deve determinare sulla vittima una coazione tale da porla nelle condizioni di subire una situazione non corrispondente al proprio volere, indipendentemente dal mezzo che porta alla limitazione della libertà di autodeterminazione della vittima. In particolare, si legge nella sentenza, requisito della violenza nel delitto di violenza privata si identifica: “In qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza ‘impropria’, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione”.

Lo stesso discorso vale, secondo l’orientamento della giurisprudenza, nel caso in cui si occupi il parcheggio riservato a una specifica persona invalida, o si parcheggi la propria auto davanti ad un fabbricato in maniera tale da bloccare il passaggio e impedire l’accesso.

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