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Come ottenere l’estratto conto bancario del condominio

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Per avere copia della documentazione bancaria, il condomino deve fare prima richiesta all’amministratore e, in caso di sua inerzia, ha diritto a ottenerla direttamente dalla banca.
È diritto di ogni condòmino ottenere, dalla banca, copia della documentazione inerente al conto corrente del condominio, ma solo dopo averne fatto richiesta all’amministratore e sempre che questi non si sia personalmente attivato per soddisfare tale pretesa. L’istituto di credito presso cui è acceso il c/c, infatti, non può negare l’accesso agli atti al proprietario dell’appartamento, trincerandosi dietro un asserito rispetto della privacy, atteso che il conto corrente è, in definitiva, di proprietà proprio dei singoli condòmini. È quanto chiarito dall’Arbitro bancario finanziario in una recente decisione [1].

Diritto di accesso ai documenti del conto corrente

Immaginiamo un condòmino che chieda all’amministratore tutta la documentazione bancaria del condominio – e quindi l’estratto conto e la lista della movimentazione coi prelievi e versamenti – proprio al fine di controllare l’operato dello stesso amministratore, ma che questi glissi, faccia finta di niente e, insomma, faccia passare molto tempo. Il condòmino sa che potrebbe ricorrere in tribunale e ottenere, dal giudice, un provvedimento d’urgenza contro l’amministratore che lo condanni a esibire tutta la documentazione, ma vuole evitare la trafila e i costi di una causa. Così si rivolge direttamente alla banca, presso cui si reca di persona, e all’impiegato allo sportello chiede un estratto conto del conto del condominio. Ma l’impiegato nega tale documentazione ritenendosi legittimato a fornirla unicamente all’amministratore. Ebbene, chi ha ragione in una tale controversia?

 L’Arbitro bancario e finanziario dà una soluzione che cerca di contemperare tutte le contrapposte esigenze. Per ottenere la documentazione bancaria del conto corrente intestato al condominio, il singolo proprietario di appartamento non ha l’obbligo di chiederla solo all’amministratore; egli ha solo il dovere di inoltrargli una preventiva richiesta, ma se a tale istanza non riceve riscontro può recarsi in banca e lì ottenere – a proprie spese – la copia dell’estratti conto, della rendicontazione periodica, la lista dei movimenti in entrata ed in uscita e, insomma, qualsiasi altro documento di cui necessiti.

Sarà quindi opportuno che il condòmino, onde procurarsi le prove dell’infruttuosa richiesta all’amministratore, faccia pervenire a quest’ultimo la richiesta con raccomandata a.r. e che di tanto dia copia all’istituto di credito. Accertato l’inadempimento dell’amministratore all’obbligo di esibizione dei documenti, l’istituto di credito non potrà esimersi dal consentire l’accesso agli atti del condominio.

È vero, dunque, che il codice civile [2] recita testualmente: «ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica», ma questo non significa che l’unico legittimato a richiedere la documentazione sia l’amministratore del condominio. «Una interpretazione sistematica – si legge nella decisione in commento – porta a escludere che “per il tramite dell’amministratore” possa significare “solo attraverso l’amministratore”, posto che, in tal modo intesa, essa implicherebbe, fra l’altro, l’implicita abrogazione, per i condomini, del loro diritto di accesso, previsto dalla legge [3], alla documentazione stessa».

Pertanto, per ottenere copia della documentazione bancaria, la nuova disciplina non prescrive un obbligo, in capo al condòmino, di esclusiva richiesta all’amministratore, unico legittimato a richiedere la documentazione, quanto, piuttosto, di preventiva richiesta all’amministratore stesso [4].

 LA SENTENZA

ABF COLLEGIO DI ROMA

Nella seduta del 27/01/2016 dopo aver esaminato:

– il ricorso e la documentazione allegata

– le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione

– la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Parte ricorrente è proprietaria di una unità immobiliare inserita all’interno di un condominio. Il conto corrente condominiale è acceso presso l’odierno resistente.

Parte ricorrente, dopo aver ripetutamente richiesto invano all’amministratore di condomino la documentazione relativa agli estratti conto condominiali, ha rivolto la medesima istanza alla resistente, che, tuttavia, ha riferito di non poter evadere la richiesta della ricorrente per mancanza dei presupposti di legittimazione attiva (essendo l’amministratore l’unico legittimato a richiedere la documentazione in parola).

A mezzo del ricorso introduttivo di questo procedimento, insiste nella richiesta di copia degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente condominiale.

Resiste l’intermediario rilevando che il rifiuto opposto alla richiesta documentale della ricorrente non sia affatto da considerarsi condotta omissiva o negligente, in quanto fondata sul novellato disposto dell’art. 1129 c.c., così come modificato dalla L. 220/2012 e avallata da quanto comunicato dal

Garante della Privacy nella “Newsletter” dell’aprile 2014. Conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha per oggetto la pretesa della ricorrente che, in qualità di condomina, domanda di poter avere copia degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente che il condominio intrattiene con l’intermediario resistente.

L’intermediario pone a base del rifiuto l’art. 1229, settimo comma, cod. civ., a norma del quale “L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”.

Sul punto il Collegio di Roma ha avuto modo, in più occasioni, di rilevare che “una interpretazione sistematica porta ad escludere che “per il tramite dell’amministratore” possa significare “solo attraverso l’amministratore”, posto che , in tal modo intesa, essa implicherebbe, fra l’altro, l’implicita abrogazione, per i condomini, del loro diritto di accesso, ex art. 119, IV c. TUB, alla documentazione stessa, senza considerare che tale norma, ancorchéanteriore alla riforma del condominio, ha carattere speciale ed è destinata a prevalere e ad essere applicata. Ne consegue, quindi che la nuova disciplina non prescrive un obbligo, in capo al condomino, di esclusiva richiesta all’amministratore, unico legittimato a richiedere la documentazione, quanto, piuttosto, di preventiva richiesta all’amministratore stesso” (così, dec. 8817/2015. Cfr., anche, dec. 691/2015).

Nella specie, essendo stato inutilmente assolto tale obbligo di preventiva richiesta all’amministratore, il ricorso appare meritevole di accoglimento con conseguente condanna dell’intermediario al rilascio, a spese del richiedente e nei limiti di cui all’art. 119, comma 4, T.U.B., di copia della documentazione relativa al conto corrente del condominio richiesta.

P.Q.M.

Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente a ottenere la documentazione relativa al conto corrente condominiale.

Decisione N. 7960 del 16 settembre 2016

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Decisione N. 7960 del 16 settembre 2016

[1] Abf Collegio di Roma, decisione n. 7960/16 del 16.09.2016.

[2] Art. 1129 cod. civ.

[3] Ex art. 119, IV c. TUB

[4] Abf decisioni nn. 8817/2015 e n. 691/2015.

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