A lungo, in giurisprudenza si è dibattuto circa la forma dell’atto di impugnazione delle delibere condominiali. La questione sorgeva in quanto il relativo procedimento non è espressamente disciplinato né dal Codice Civile né dal Codice di procedura civile. Perciò, come fare ricorso contro il condominio? La Cassazione, nel suo orientamento maggioritario, ritiene che l’impugnazione delle delibere assembleari possa indifferentemente avvenire sia con ricorso sia con atto di citazione con conseguenze diverse sotto il profilo processuale [1].
Nel caso della citazione, l’atto va notificato all’amministratore entro trenta giorni dalla comunicazione delle delibere al condòmino assente oppure dalla data della riunione/delle delibere al condòmino dissenziente o astenuto. Invece, se la causa è introdotta con ricorso, quest’ultimo va depositato nella cancelleria del giudice territorialmente competente nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle delibere al condòmino assente oppure dalla data della riunione/delle delibere al condòmino dissenziente/astenuto.
Tuttavia, in una più recente pronuncia, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che le impugnazioni delle delibere dell’assemblea condominiale, in applicazione della regola generale dettata dall’articolo 163 del Codice di procedura civile, vanno proposte con citazione, poiché l’articolo 1137 del Codice civile non disciplina la forma di tali opposizioni [2].
In altri termini, considerato che la predetta norma si limita a consentire ai condòmini dissenzienti e agli assenti di agire in giudizio per contestare la validità delle delibere condominiali senza disporre nulla in ordine alle modalità, queste vanno individuate alla stregua del principio generale previsto dall’articolo 163 del Codice di rito secondo cui la domanda si propone mediante citazione.
Il Codice civile stabilisce che le delibere dell’assemblea condominiale sono obbligatorie per tutti i condòmini; se contrarie alla legge o al regolamento condominiale, i condòmini assenti, dissenzienti o astenuti possono fare ricorso contro il condominio, chiedendone l’annullamento all’autorità giudiziaria.
Le decisioni annullabili sono efficaci fino a quando il giudice non ne accerta l’illegittimità e possono essere impugnate entro un termine perentorio stabilito dalla legge, decorso il quale la mancata opposizione sana definitivamente ogni invalidità.
Più precisamente, il termine entro cui presentare l’opposizione per l’annullabilità è di:
Ad esempio, sono annullabili le delibere assembleari assunte con il voto di un condòmino fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento oppure quelle che non sono state precedute dalla convocazione di uno o più condòmini.
Invece, se le delibere condominiali sono affette da vizi più gravi dell’annullabilità, possono essere impugnate per nullità. In questa ipotesi, si può fare ricorso contro il condominio in qualsiasi momento, senza alcun limite di tempo.
L’azione di nullità può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, dunque, non solo dai condòmini assenti, dissenzienti o astenuti.
Ad esempio, sono nulle le delibere che hanno un oggetto illecito, quelle che interferiscono sul diritto di proprietà dei singoli condòmini oppure che mancano di uno dei requisiti essenziali.
La proposizione dell’impugnazione delle delibere assembleari non ne sospende l’esecutività. Il giudice, però, può ordinarla ove sussista il pericolo di un danno irreparabile che fa seguito all’esecuzione dei provvedimenti.
La richiesta di sospensione può essere presentata:
L’impugnazione delle delibere condominiali deve essere preceduta, obbligatoriamente, da un tentativo di mediazione dinanzi a un organismo presente nella città dove si trova il più vicino tribunale competente a decidere.
Se la conciliazione non dà esito positivo, il legale incaricato dal condòmino può procedere dinanzi al tribunale o al giudice di pace a seconda del valore della causa.
L’atto introduttivo del giudizio deve contenere tra l’altro l’indicazione:
Se le delibere sono state impugnate per l’annullabilità, l’eventuale sentenza di accoglimento dell’opposizione sarà di tipo costitutivo nel senso che le decisioni assembleari verranno annullate solo a seguito della pronuncia del giudice. Viceversa, se le delibere sono state impugnate per nullità, l’eventuale sentenza di accoglimento dell’opposizione sarà di accertamento e non costitutiva. Le delibere, infatti, sono già di per sé nulle ed il giudice non farà altro che accertare tale circostanza.