Legge Regionale N. 13 del 14-04-2000
LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 14-04-2000
REGIONE CAMPANIA
REGOLARIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE DEGLI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
RISARCIMENTO DANNI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
MODIFICA ALL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 2
LUGLIO 1997, N. 18.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 20
del 26 aprile 2000
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
Ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
ARTICOLO 1
I Comuni, al fine di individuare l’entità del fenomeno delle
detenzioni senza titoli di alloggi o cespiti del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, così come definito dall’art.2 della
Legge regionale 2 luglio 1997, n.18 e quindi agevolare le operazioni
di rilevamento collegate all’anagrafe dell’utenza, così come stabilito
dalla delibera di Giunta Regionale n.3126 del 2 giugno 1999 in
attuazione dell’art. 22 della richiamata Legge regionale 18/97,
procedono alla pubblicazione di speciali bandi-censimento, nei quali
va previsto che, entro termini perentori, tutti i detentori senza
titolo dovranno autodenunciare la loro posizione in uno con la
documentazione richiesta, per giustificare la propria posizione e i
requisiti richiesti.
Per tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ivi compresi
quelli realizzati ai sensi del titolo VIII della Legge n.219/81 che
alla data del 31 dicembre 1998 risultassero occupati in mancanza
dell’ordinanza del Sindaco, di cui all’art.11 della Legge regionale
18/97, o di cui al provvedimento sindacale di requisizione o
concessione in uso, i cui occupanti non hanno potuto beneficiare delle
disposizioni di cui all’art. 33 della Legge regionale n.18/97, gli
Enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi.
Per tutti coloro, invece, che risultano occupanti di strutture del
Patrimonio Pubblico, realizzate ai sensi del titolo VIII della Legge
n.219/81, diversi dagli alloggi utilizzati ad uso abitativo alla data
del 31 dicembre 98 e che, pertanto, non sono regolarizzabili, sono
anch’essi da considerarsi aventi diritto all’assegnazione di un
alloggio di E.R.P.
I Comuni interessati da tali emergenze dovranno provvedere con gli
strumenti ed i piani occorrenti al fine di garantire tale diritto, in
osservanza del successivo articolo.
ARTICOLO 2
La regolarizzazione non può avvenire per coloro che si trovano nelle
seguenti condizioni:
a)soggetti nei cui confronti è stato emesso provvedimento di decadenza
o di
annullamento dell’assegnazione, ai sensi degli artt.19 e 20 della
Legge
regionale n.18/97 ed ai sensi dell’articolo 6 della Legge regionale
14 agosto
1997, n.19;
b)soggetti che siano locatari di alloggi di Enti previdenziali o di
proprietà
pubblica;
c)soggetti che siano stati assegnatari di alloggi di E.R.P. o
beneficiari di
contributi pubblici per acquisto, costruzione o ristrutturazione
della prima casa
e benefici equipollenti;
d)soggetti o coniuge che hanno subìto condanne penali per reati
associativi.
ARTICOLO 3
Ogni assegnatario è custode dell’alloggio assegnatogli, lo stesso
dovrà garantirne la conservazione del buono stato locativo e risponde
di tutte le violazioni connesse all’obbligo di custodia.
I titolari di assegnazione di alloggi di E.R.P. sono tenuti a
comunicare all’Ente gestore, nel termine perentorio di 30 giorni dal
verificarsi dell’evento, l’eventuale abbandono dell’alloggio.
L’inosservanza di quanto previsto dal precedente comma comporta il
pagamento degli eventuali danni arrecati all’Ente gestore, così come
dallo stesso accertati, ivi compreso il costo della necessaria
ristrutturazione dell’alloggio da riassegnare.
Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 30 della
menzionata Legge regionale n.18/97.
La regolarizzazione avviene su istanza dell’interessato da presentarsi
entro il termine perentorio di 180 giorni dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania della presente legge.
A carico degli assegnatari o eredi che hanno ceduto illegalmente
l’alloggio assegnato, l’Ente Gestore applicherà una sanzione
amministrativa nella misura di un minimo di lire 5 milioni ad un
massimo di lire 10 milioni, oltre al costo necessario per lo sgombero
ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Sarà cura degli Enti Gestori promuovere la necessaria mobilità, al
fine della regolarizzazione del rapporto locativo per quei soggetti
che occupano alloggi sovra/sotto dimensionati alla composizione del
proprio nucleo familiare.
Per quei nuclei familiari non regolarizzabili ai sensi della presente
legge saranno applicate le norme previste dall’articolo 33 della Legge
regionale n.18/97.
Restano in vigore, inoltre, anche tutte le norme previste dalla citata
Legge regionale n.18/97, relative alla regolarità dei pagamenti delle
indennità dovute.
ARTICOLO 4
Gli assegnatari di alloggi E.R.P. che, nel termine perentorio di
trenta giorni dal verificarsi dall’evento, non denunciano all’Ente
Gestore l’eventuale abbandono dell’alloggio, sono considerati
responsabili di tutti i danni arrecati all’Ente.
Gli stessi, in assenza di tale preciso obbligo di denuncia, vanno
considerati cedenti illegali del cespite e sottoposti alle sanzioni di
cui al precedente articolo 3.
ARTICOLO 5
L’Ente Gestore, entro i successivi 30 giorni alla denuncia di cui al
precedente articolo, ottempera agli obblighi di cui al comma 3
dell’articolo 30 della richiamata Legge regionale n.18/97 .
L’articolo 11 della Legge regionale 2 luglio 1997, n.18, è integrato
dal seguente comma: “Ove non sia possibile l’assegnazione di alloggi
per mancanza del rispetto dello standard abitativo si applica il
secondo comma dell’articolo 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1035″.
ARTICOLO 6
L’articolo 14 della Legge regionale 2 luglio 1997, n.18, è integrato
dal seguente comma, “Nella domanda e/o nell’assegnazione subentrano i
componenti di nuclei familiari, i cui titolari abbiano trasferito la
propria residenza altrove o che abbiano di fatto abbandonato la
conduzione dell’alloggio assegnato”.
ARTICOLO 7
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le norme
già previste dalle Leggi regionali in vigore.
ARTICOLO 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del
comma 2 dell’art.127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.C..
Formula Finale:
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare.
Losco