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Legge Regionale N. 13 del 14-04-2000

Legge Regionale N. 13 del 14-04-2000


LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 14-04-2000

REGIONE CAMPANIA

REGOLARIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE DEGLI

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

RISARCIMENTO DANNI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E

MODIFICA ALL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 2

LUGLIO 1997, N. 18.


Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA

N. 20

del 26 aprile 2000


IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:


ARTICOLO 1

I Comuni, al fine di individuare l’entità del fenomeno delle

detenzioni senza titoli di alloggi o cespiti del patrimonio di

edilizia residenziale pubblica, così come definito dall’art.2 della

Legge regionale 2 luglio 1997, n.18 e quindi agevolare le operazioni

di rilevamento collegate all’anagrafe dell’utenza, così come stabilito

dalla delibera di Giunta Regionale n.3126 del 2 giugno 1999 in

attuazione dell’art. 22 della richiamata Legge regionale 18/97,

procedono alla pubblicazione di speciali bandi-censimento, nei quali

va previsto che, entro termini perentori, tutti i detentori senza

titolo dovranno autodenunciare la loro posizione in uno con la

documentazione richiesta, per giustificare la propria posizione e i

requisiti richiesti.

Per tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ivi compresi

quelli realizzati ai sensi del titolo VIII della Legge n.219/81 che

alla data del 31 dicembre 1998 risultassero occupati in mancanza

dell’ordinanza del Sindaco, di cui all’art.11 della Legge regionale

18/97, o di cui al provvedimento sindacale di requisizione o

concessione in uso, i cui occupanti non hanno potuto beneficiare delle

disposizioni di cui all’art. 33 della Legge regionale n.18/97, gli

Enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi.

Per tutti coloro, invece, che risultano occupanti di strutture del

Patrimonio Pubblico, realizzate ai sensi del titolo VIII della Legge

n.219/81, diversi dagli alloggi utilizzati ad uso abitativo alla data

del 31 dicembre 98 e che, pertanto, non sono regolarizzabili, sono

anch’essi da considerarsi aventi diritto all’assegnazione di un

alloggio di E.R.P.

I Comuni interessati da tali emergenze dovranno provvedere con gli

strumenti ed i piani occorrenti al fine di garantire tale diritto, in

osservanza del successivo articolo.


ARTICOLO 2

La regolarizzazione non può avvenire per coloro che si trovano nelle

seguenti condizioni:

a)soggetti nei cui confronti è stato emesso provvedimento di decadenza

o di

annullamento dell’assegnazione, ai sensi degli artt.19 e 20 della

Legge

regionale n.18/97 ed ai sensi dell’articolo 6 della Legge regionale

14 agosto

1997, n.19;

b)soggetti che siano locatari di alloggi di Enti previdenziali o di

proprietà

pubblica;

c)soggetti che siano stati assegnatari di alloggi di E.R.P. o

beneficiari di

contributi pubblici per acquisto, costruzione o ristrutturazione

della prima casa

e benefici equipollenti;

d)soggetti o coniuge che hanno subìto condanne penali per reati

associativi.


ARTICOLO 3

Ogni assegnatario è custode dell’alloggio assegnatogli, lo stesso

dovrà garantirne la conservazione del buono stato locativo e risponde

di tutte le violazioni connesse all’obbligo di custodia.

I titolari di assegnazione di alloggi di E.R.P. sono tenuti a

comunicare all’Ente gestore, nel termine perentorio di 30 giorni dal

verificarsi dell’evento, l’eventuale abbandono dell’alloggio.

L’inosservanza di quanto previsto dal precedente comma comporta il

pagamento degli eventuali danni arrecati all’Ente gestore, così come

dallo stesso accertati, ivi compreso il costo della necessaria

ristrutturazione dell’alloggio da riassegnare.

Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 30 della

menzionata Legge regionale n.18/97.

La regolarizzazione avviene su istanza dell’interessato da presentarsi

entro il termine perentorio di 180 giorni dalla pubblicazione sul

Bollettino Ufficiale della Regione Campania della presente legge.

A carico degli assegnatari o eredi che hanno ceduto illegalmente

l’alloggio assegnato, l’Ente Gestore applicherà una sanzione

amministrativa nella misura di un minimo di lire 5 milioni ad un

massimo di lire 10 milioni, oltre al costo necessario per lo sgombero

ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Sarà cura degli Enti Gestori promuovere la necessaria mobilità, al

fine della regolarizzazione del rapporto locativo per quei soggetti

che occupano alloggi sovra/sotto dimensionati alla composizione del

proprio nucleo familiare.

Per quei nuclei familiari non regolarizzabili ai sensi della presente

legge saranno applicate le norme previste dall’articolo 33 della Legge

regionale n.18/97.

Restano in vigore, inoltre, anche tutte le norme previste dalla citata

Legge regionale n.18/97, relative alla regolarità dei pagamenti delle

indennità dovute.


ARTICOLO 4

Gli assegnatari di alloggi E.R.P. che, nel termine perentorio di

trenta giorni dal verificarsi dall’evento, non denunciano all’Ente

Gestore l’eventuale abbandono dell’alloggio, sono considerati

responsabili di tutti i danni arrecati all’Ente.

Gli stessi, in assenza di tale preciso obbligo di denuncia, vanno

considerati cedenti illegali del cespite e sottoposti alle sanzioni di

cui al precedente articolo 3.


ARTICOLO 5

L’Ente Gestore, entro i successivi 30 giorni alla denuncia di cui al

precedente articolo, ottempera agli obblighi di cui al comma 3

dell’articolo 30 della richiamata Legge regionale n.18/97 .

L’articolo 11 della Legge regionale 2 luglio 1997, n.18, è integrato

dal seguente comma: “Ove non sia possibile l’assegnazione di alloggi

per mancanza del rispetto dello standard abitativo si applica il

secondo comma dell’articolo 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1035″.


ARTICOLO 6

L’articolo 14 della Legge regionale 2 luglio 1997, n.18, è integrato

dal seguente comma, “Nella domanda e/o nell’assegnazione subentrano i

componenti di nuclei familiari, i cui titolari abbiano trasferito la

propria residenza altrove o che abbiano di fatto abbandonato la

conduzione dell’alloggio assegnato”.


ARTICOLO 7

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le norme

già previste dalle Leggi regionali in vigore.


ARTICOLO 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del

comma 2 dell’art.127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno

successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.C..


Formula Finale:

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale

della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla

osservare.

Losco

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