Cerca nel Sito

Berlusconi: “Moratoria di 6 mesi delle imposte sulle compravendite di case”

Una moratoria di sei mesi delle imposte sulle compravendite di abitazioni: è la proposta che intende presentare il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che l’ha annunciata in occasione dell’iniziativa “Basta tasse” tenutasi in piazza san Fedele a Milano.

“Visto che c’è la crisi delle imprese dell’edilizia, serve che per sei mesi le compravendite di case avvengano senza pagare soldi allo Stato. C’è bisogno di uno choc, questo lo è”, ha dichiarato Berlusconi.

DAL 1° GENNAIO 2014 L’IMPOSTA DI REGISTRO È PIÙ LEGGERA. Ricordiamo che dal 1° gennaio 2014 l’imposta di registro è più bassa e qualche impulso sulle vendite c’è stato, mentre si sono bloccate quelle del quarto trimestre 2013.

La nuova tassazione degli atti immobiliari è stata introdotta dal Dlgs n. 23/2011, come modificato dal Dl n. 104/2013 e dalla Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013). Dal 1° gennaio di quest’anno per i trasferimenti di immobili fuori campo Iva sono entrate in scena tre sole aliquote dell’imposta di registro: 2% per la prima casa, 9% per tutti gli altri beni immobili, 12%, a determinate condizioni, per i terreni agricoli e relative pertinenze. L’imposta di registro dovuta non può essere in ogni caso inferiore a 1.000 euro.

La riforma prevede un’imposta di registro leggera per i trasferimenti di case di abitazione, in cui il cedente è un privato. Ciò a patto che non si tratti di abitazioni di tipo signorile (cat. A/1), abitazioni in ville (A/8), castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico (A/9).

Inoltre, è aumentato da 168 a 200 euro l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecarie e catastali previste in misura fissa per gli atti soggetti a Iva.

ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO, DAI TRIBUTI SPECIALI CATASTALI E DALLE TASSE IPOTECARIE. A partire dal 1° gennaio 2014 è stato introdotto un regime di assorbimento che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti per i quali trova applicazione l’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR. Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, la misura fissa di euro 50 è applicabile solo in relazione agli atti assoggettati all’imposta di registro di cui all’articolo 1 della Tariffa, nonché in relazione agli atti e alle formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari.

STOP AGEVOLAZIONI. Sempre a partire dal 1° gennaio di quest’anno non trovano più applicazione quelle previsioni normative che stabiliscono misure agevolate dell’imposta di registro intese quali riduzioni di aliquote, imposte fisse o esenzioni dall’imposta; tali trasferimenti scontano, dunque, l’imposta di registro nella misura proporzionale ordinaria del 9, del 2 o del 12 per cento. Restano, invece, applicabili le agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili nell’ambito dell’articolo 1 della Tariffa, ovvero atti non riconducibili tra quelli traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere o traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi.

 

 

http://www.casaeclima.com/ar_20467__ITALIA-Il-parere-di…-compravendite-di-abitazioni-imposta-di-registro-Berlusconi-Moratoria-di-6-mesi-delle-imposte-sulle-compravendite-di-case.html

 

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>