Non essendovi un obbligo di legge a portare con sè i documenti, non risponde del reato di cui all’art. 651 cod. pen. chi, alla richiesta avanzata dalle forze dell’ordine, non li consegni, ma provvede a fornire le proprie generalità al pubblico ufficiale, consentendogli ugualmente di procedere alla sua identificazione attraverso altri mezzi, quali il prelievo del numero di targa dell’autovettura o l’accompagnamento a un posto di polizia per l’identificazione, poiché il precetto di cui al citato art. 651 contiene l’obbligo per il soggetto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale e non di documentazione.
Secondo la giurisprudenza (Cass. n. 9957/2015), il reato di cui all’art. 651 cod. pen. si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale ed è, pertanto, irrilevante, ai fini della configurazione dell’illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente.
Per la Corte di Cassazione, sent. n. 5091/2012, il rifiuto, di indicazioni sulla propria identità personale – punito dall’art. 651 c.p. – va riferito non solo al nome e cognome ma a tutte le altre informazioni richieste per una completa identificazione, fra le quali, quindi, rientra anche il luogo di residenza.
In caso di rifiuto alla richiesta proveniente dal pubblico ufficiale di dichiarare le proprie generalità, l’agente è legittimato ad accompagnare coattivamente in trasgressore negli uffici o in caserma, anche con la forza muscolare, cosiddetta coazione fisica, se questi oppone resistenza, anche semplicemente passiva. Si richiede che l’uso della forza debba tuttavia essere rigorosamente proporzionato al tipo e al grado della resistenza opposta.
La Corte di Cassazione, sentenza n. 4392/2014, prevede che il reato di rifiuto di fornire indicazioni della propria identità personale ex art. 651 cod. pen. non si applica quando il soggetto ha declinato le proprie generalità e ha fornito la carta di circolazione del veicolo che confermano (in generale) i dati anagrafici forniti.
Conseguenze penali
Qualora la persona fornisca le proprie generalità, ma la polizia abbia il sospetto che i dati o i documenti siano falsi o inventati, gli agenti di polizia e i carabinieri (e anche la polizia municipale se ha qualifica di agente di polizia di sicurezza) potranno operare il c.d. fermo di identificazione o accompagnamento, ossia costringere il cittadino a seguirli presso la più vicina pattuglia di polizia o stazione dei carabinieri.
Oltre all’accompagnamento in questura, chi rifiuta di fornire le proprie generalità o di esibire i documenti rischia un procedimento penale. In particolare, il cittadino italiano o comunitario rischia l’incriminazione per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, punito con l’arresto fino a 1 mese, mentre chi si rifiuta di esibire i documenti di identità, pur essendone in possesso, rischia l’arresto fino a due mesi (Art. 294 reg .att. tulps e art. 221 tulps.).
Il cittadino extracomunitario, invece, che non esibisce alla polizia i propri documenti (passaporto e permesso) senza un valido motivo rischia l’arresto fino a 6 mesi e in caso di dubbi sulla sua identità potrà essere accompagnato in questura per rilievi segnaletici, anche in questo caso per massimo 24 ore (art. 6 d.lgs. n. 286/98).
La guida senza documenti
L’art. 180 del
Codice della Strada, al primo comma prevede che, per poter
circolare con veicoli a motore,
il conducente dovrà avere con sé i seguenti documenti: la
carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; la
patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonchè lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 115, comma 2; l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida, nonché un documento personale di riconoscimento; il certificato di assicurazione obbligatoria.
Il legislatore, si rende conto che potrebbe esserci una mera dimenticanza alla base della violazione della prescrizione summenzionata e, pertanto, punisce la guida senza i documenti indicati con una mera sanzione amministrativa da euro 41 a euro 168 oppure, quando si tratta di ciclomotori, da euro 25 a euro 99.
Il conducente sbadato, che non ha diligentemente portato con sé i necessari documenti, sarà invitato a presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito dell’autorità, presso gli uffici di polizia per esibirli e fornire informazioni.
Precisa il comma 7 dell’art. 180 CdS, che “Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682“.
Violando la lettera della norma si rischia non solo una salta sanzione pecuniaria, ma anche l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, che quindi viene considerato come non esistente ab origine, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.