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Nuova moratoria mutui e finanziamenti 2015: ecco l’accordo

 

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La legge di stabilità per l’anno 2015 ha previsto una nuova moratoria per i mutui e i finanziamenti a favore delle famiglie e delle piccole imprese. In data 31 marzo 2015, l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le principali associazioni dei consumatori, hanno siglato l’Accordo che dà attuazione a quanto previsto dalla legge di stabilità, definendo criteri, requisiti e modalità per l’accesso alla nuova moratoria da parte delle famiglie e delle piccole imprese.

In questo articolo parleremo della moratoria che riguarda le persone fisiche e le famiglie in difficoltà.

Ecco nel dettaglio il contenuto dell’accordo.

OGGETTO DELL’ACCORDO
La nuova moratoria per mutui e finanziamenti riguarda le seguenti tipologie di prestiti bancari:
 mutui garantiti da ipoteche su immobili destinati ad abitazione principale;
- credito al consumo di durata superiore a 24 mesi con piano di ammortamento “alla francese”, erogati a persone fisiche.

Sono esclusi:

– i finanziamenti con ritardo superiore ai 90 giorni, ovvero quelli per i quali sia intervenuta la decadenza del beneficio del termine o quelli per i quali si è realizzata la risoluzione del contratto;
– i finanziamenti che hanno già fruito di misure di sospensione per un periodo di 12 mesi;
– i finanziamenti che fruiscono di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzia, contributi in conto capitale o in conto interessi, provvista agevolata);
– i finanziamenti per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio di insolvenza, purchè l’assicurazione sia attiva nel periodo della sospensione;
– i finanziamenti assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione;
– i finanziamenti strutturati con carta di credito revolving o come aperture di credito.

CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE
L’accordo stabilisce anche in cosa consiste la moratoria, cioè come verrà strutturata e gestita la sospensione dei prestiti.
La sospensione avrà la durata massima di 12 mesi e riguarda solo la quota capitale del finanziamento (quindi la quota interessi dovrà essere regolarmente corrisposta alle scadenze previste dal piano di ammortamento).
Tale sospensione può essere richiesta solo una volta dal soggetto intestatario del finanziamento/mutuo, e la domanda deve essere presentata alla banca entro il 31 dicembre 2017.
Nel periodo di sospensione sono comprese anche le rate già scadute da non oltre 90 giorni.

Per i soggetti che usufruiscono già di una sospensione delle rate, per iniziativa di legge o per accordo con le associazioni dei consumatori, sarà possibile usufruire anche di questa attuale moratoria, ma purchè la sospensione complessivamente concessa non ecceda i 12 mesi.

La sospensione è attiva entro 30 giorni dall’accoglimento della richiesta da parte del soggetto gestore. Il termine è di 45 giorni nel caso di finanziamenti cartolarizzati.

La moratoria comporta la non applicazione di interessi di mora e di commissioni nel periodo della sospensione. Questi oneri saranno invece applicati nel caso in cui il beneficiario non paghi, alle normali scadenze, la quota interessi (che, come detto, è esclusa dalla sospensione).
Al termine del periodo di sospensione avviene la ripresa del processo di ammortamento, con il conseguente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo della sospensione.

EVENTI AL VERIFICARSI DEI QUALI E’ POSSIBILE RICHIEDERE LA SOSPENSIONE
Per poter accedere alla sospensione del mutuo/finanziamento, è necessario che il soggetto richiedente sia stato interessato da uno degli eventi di seguito illustrati:

– cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad esclusione del caso in cui la cessazione sia dovuta a dimissioni volontarie, risoluzione per limiti di età pensionabile, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
– cessazione del rapporto di lavoro configurato come: agenzia, rappresentanza commerciale, contratti di collaborazione continuativa e a progetto, ad esclusione del caso in cui la cessazione sia dovuta a risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa;
– sospensione del rapporto di lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo almeno di 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti a sostegno del reddito (cassa integrazione, ammortizzatori sociali in deroga, fondi di solidarietà).

Gli eventi sopra descritti devono riguardare il soggetto intestatario (o uno dei cointestatari) del mutuo o del finanziamento e si devono essere verificati entro 2 anni dalla presentazione della richiesta.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Colui che intende fruire della moratoria, avendone i requisiti, potrà presentare la domanda, attraverso dichiarazione sostitutiva delle proprie personali condizioni, al soggetto erogatore del prestito. In tal senso, sono interessate tutte le banche e tutte le società di finanziamento.

Maggiori informazioni sono disponibili presso il soggetto erogatore, che dovrà dare massima trasparenza e pubblicità all’accordo e alle modalità di accesso alla sospensione.

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