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Garantisca le detrazioni agli inquilini degli alloggi sociali
Secondo la legge 80/2014 gli inquilini degli alloggi sociali hanno diritto ad una detrazione fiscale proporzionale al reddito. Ma a poche settimane dalla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi, non c’è chiarezza su chi abbia diritto alla detrazione, perché da parte dell’Agenzia delle entrate vige un’inspiegabile incertezza sulla definizione stessa di ‘alloggio sociale’. E’ per questo che ho chiesto al ministero dell’Economia e delle Finanze, con un’interpellanza urgente, quali atti il governo intenda adottare per dare certezza del diritto e garanzie a coloro che abitano negli alloggi sociali. 
L’articolo 7 della legge 23 maggio 2014, n. 80 stabilisce che i conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale abbiano diritto ad una detrazione pari a 900 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e pari a 450 euro se il reddito non supera i 30.987, 41. Per la definizione di alloggio sociale la norma fa espresso riferimento al decreto ministeriale ‘infrastrutture’ del 22 aprile 2008, secondo il quale rientrano nella categoria tutti gli appartamenti riconducibili all’intervento e alla gestione dell’edilizia residenziale pubblica da parte delle Ater e degli Iacp. Dunque, secondo la legge, gli inquilini residenti negli alloggi di edilizia residenziale pubblica in possesso dei requisiti di reddito hanno diritto alla corrispondente detrazione. 
E’ dunque urgente che il Governo chiarisca in questo senso l’attuazione della norma, con direttive specifiche all’Agenzia delle entrate, e che lo faccia in tempo con le scadenze fiscali.
Testo dell’Interpellanza: 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze
Premesso che: 

L’articolo 7 della Legge 23 maggio 2014, n. 80
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 – Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, recante il titolo “Detrazioni fiscali Irpef per il conduttore di alloggi sociali” prevede espressamente che, per il triennio 2014 – 2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, adibiti a abitazione principale spetti una detrazione complessivamente pari a:
a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
La norma fa espresso riferimento al decreto ministeriale emesso in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che com’è noto e’ il DM infrastrutture 22.4.2008 “Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato”,
Considerato che nella definizione di alloggio sociale di cui al Decreto ministeriale del 2008 rientrano senza alcun dubbio gli alloggi riconducibili alla tipologia di intervento e di gestione della edilizia residenziale pubblica da parte delle Ater o degli Iacp comunque denominati, e che quindi deve ritenersi applicabile la detrazione introdotta dalla legge 80/2014 in favore dei conduttori di questi alloggi sociali;
Considerato che si approssima il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e che, in relazione alle legittime aspettative e richieste dei contribuenti interessati, si stanno verificando situazioni di inspiegabile incertezza nell’ambito dell’Agenzia delle entrate circa il diritto alla detrazione in rapporto alla definizione stessa di alloggio sociale, che ingenerano confusione e incertezza nei contribuenti e negli stessi operatori fiscali impegnati per l’assistenza della dichiarazione da inviare prima della scadenza di legge,
si intendono conoscere gli atti che il Governo adotterà per meglio esplicitare e rendere certo il diritto alla detrazione per i contribuenti conduttori di alloggio sociale.

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