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I condomini che non pagano le quote, casi sempre più frequenti

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L’amministratore condominiale spiega: obbligatorio procedere con il decreto ingiuntivo ma a volte è più fruttuoso l’accordo di conciliazione.

Riscossione dei crediti condominiali nei confronti dei condomini morosi.

Sono trascorsi quasi due anni, dal “contatto” telefonico nel quale affrontavamo Insieme la problematica del recupero delle quote condominiali verso i condomini morosi. Allora, avevo spiegato come la regolarità nel versamento delle quote fosse importante, anche in considerazione dell’obbligo, sancito dalla legge 220/2012, di avere un conto corrente condominiale, nel quale far confluire tutte le entrate e tutte le uscite. Senza l’obbligo di un fondo condominiale, nel caso di morosità da parte di alcuni condomini, il conto corrente e’ inevitabilmente destinato ad andare in scopertura, se consentito dall’istituto bancario, con importanti maggiori oneri per l’intero condominio.

Dal contatto del marzo 2014, le cose non sono migliorate, anzi, per chi svolge la mia professione sono sicuramente peggiorate. I condomini in regola con i versamenti, spesso pretendono, con ragione, che l’amministratore si attivi nei termini previsti dalla normativa per il recupero del credito, minacciando, azioni personali, che variano dalla revoca alla richiesta dei danni per la mancata azione legale. In base all’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, l’amministratore di condominio è tenuto ad attivarsi per la riscossione dei contributi non versati nei sei mesi successivi alla loro approvazione da parte della assemblea. Non è più necessaria la preventiva autorizzazione per poter avviare una procedura per decreto ingiuntivo, ma, al contrario, deve esserci una espressa dispensa da parte della assemblea condominiale per non procedere.

Può accadere che l’amministratore, conoscendo le problematiche momentanee di un condomino moroso, non per ritrosia nei pagamenti, ma per reale difficoltà, ritenga più costruttivo affidare il recupero del credito all’istituto della mediazione. Pareri diversi vincolano l’avvio della procedura di mediazione ad una delibera assembleare.Tale istituto, di cui parleremo in maniera più approfondita in un prossimo incontro, potrebbe, a mio avviso, consentire la soluzione del problema in tempi più rapidi e con minori spese. L’accordo di conciliazione, firmato da tutte le parti e dai loro avvocati, avrebbe valore di titolo esecutivo. In buona sostanza, se ci si mette d’accordo e il condomino non rispetta i patti, l’amministratore, successivamente, potrà chiedere direttamente un precetto rispetto alle somme oggetto dell’accordo.

Ultima nota da tenere in considerazione: l’art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede, con la riforma del 2012, una sanzione ben superiore a quella indicata dalla prima stesura del codice civile, che arriva fino ad euro 200,00 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800,00, per le infrazioni al regolamento di condominio.

Dove il regolamento prevede il rispetto nel versamento delle quote condominiali, e spesso avviene, l’assemblea può deliberare un deterrente di questo tipo per ridurre le morosità.

link all’art.

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