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LEGGE Regionale N. 19 del 14-08-1997

LEGGE Regionale N. 19 del 14-08-1997

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 14-08-1997
REGIONE CAMPANIA

<< Nuova Disciplina per la fissazione dei canoni di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 40
del 25 agosto 1997

 

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Canone di locazione
 1.  Il canone di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica è  diretto a compensare i costi di
amministrazione, di gestione, di manutenzione, entro i limiti
stabiliti annualmente dalla Regione, a norma del
secondo comma dell' art. 25 della legge 8 agosto 1997,
n. 513, nonchè  a consentire il versamento al fondo per
l' edilizia residenziale pubblica ex art. 13 della legge
5 agosto 1978, n. 457, dello 0,50 annuo del valore
locativo ex art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392
del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi a canone
sociale, ai fini del reinvestimento da destinare al
recupero ed alla costruzione di alloggi.
  2.  Gli assegnatari sono, inoltre, tenuti a rimborsare
integralmente all' Ente Gestore le spese sostenute per
i servizi ad essi effettivamente prestati, tenendo conto
degli stessi e dei criteri di ripartizione previsti dagli
accordi che gli Enti gestori dovranno stipulare con il
rappresentante degli assegnatari.  Le spese da addebitare
vanno riferite al complesso immobiliare interessato a ripartire
nel rispetto delle tabelle millesimali di cui gli
Enti gestori, nel caso in cui non ne siano forniti, devono
dotarsi entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente
legge.  Nelle more della predisposizione delle tabelle
millesimali, la ripartizione delle spese avviene in
base al numero dei vani convenzionali.
  3.  I componenti del nucleo familiare, che concorrono
alla formazione del reddito familiare, sono obbligati,
in solido con l' assegnatario, a corrispondere quanto dovuto
all' Ente gestore per la conduzione dell' alloggio
assegnato.

ARTICOLO 2

Determinazione del canone
 1.  Il canone degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica - ERP - fino alla revisione dei criteri direttivi
per la loro determinazione a regime che emergeranno
dalla nuove normative in materia di riforma degli
IACP con le modalità  previste dalla presente legge,
è  determinato secondo il seguente schema:
  Condizione A:
reddito imponibile del nucleo familiare (quale somma
dei redditi fiscalmente imponibili risultanti dalle ultime
dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti), non
superiore all' importo di due pensioni minime INPS
e derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, pensione
e/ o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati,
indennità  di mobilità , indennità  di disoccupazione,
sussidi assistenziali, assegno del coniuge separato
o divorziato.
  Canone A:
  << Canone sociale >> non superiore all' 8% del reddito
imponibile familiare, articolato nel modo seguente in
relazione alla composizione del nucleo familiare, in ogni
caso si applica un canone minimo pari a lire 5.000 per
ciascuno dei vani convenzionali, il cui numero si determina
trasformando la superficie dell' unità  immobiliare
di cui all' art. 13, comma, 1, lett a della legge 27 luglio
978, n. 392, in vani convenzionati di 14 mq:
  1) Nucleo familiare da 1 a 5 persone = 5%
  2) Nucleo familiare da 6 a 7 persone = 4%
  3) Nucleo familiare oltre le 7 persone = 3%
  4) Nucleo familiare da 1 a 2 persone
ultrasessantenni con pensione minima INPS = 3%
  Condizione B:
  Rientrano in tale condizione tutti i nuclei familiari
non compresi nella condizione A - così  come stabilito
dalla deliberazione CIPE del 13 marzo 1995 - il cui
reddito convenzionale annuo complessivo risulti non superiore
all' importo stabilito quale limite di reddito per
la decadenza così  come fissato dalla Regione.
  Canone B:
  << Canone di riferimento >> determinato con le modalità 
previste dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio
1978, n. 392, e con coefficienti previsti dai commi 8, 9,
10, 11, 12 e 13 di cui all' art. 3 della legge regionale 15
novembre 1993, n. 39.  Il calcolo del canone di locazione
è  articolato in modo da assicurare una progressiva continuità 
tra il reddito complessivo convenzionale del nucleo
familiare e l' incidenza del canone di riferimento.
  A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti
fasce di reddito convenzionale e sono tenuti alla corresponsione
dei canoni nella misura indicata dallo schema
seguente che modifica quanto stabilito dall' articolo
4 della legge regionale 15 novembre 1993, n. 39.  Per
reddito convenzionale si intende la somma dei redditi
imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare imputato
ai sensi dell' articolo 21 della legge 5 agosto
1978, n. 457 e successive modificazioni, con ulteriore
riduzione di un milioni per ogni altro componente del
nucleo familiare in numero superiore a due e diverso dai
figli a carico, fino a un massimo di sei milioni, così 
come previsto dalla lettera e), articolo 3, della deliberazione
CIPE del 13 marzo 1995.
  Per ogni limite di reddito convenzionale è  indicato il
canone di locazione calcolato in% sul canone di riferimento
  FASCIA 1 da reddito comunque superiore
a quello previsto
dalla condizione A, o percepito
in dipendenza da
prestazioni di lavoro autonomo
o assimilato, ovvero
in base ad un titolo
diverso da quelli enunciati
sotto la medesima condizione
A - fino a 12.000.000 50%
  B - da 12.000.001 a 16.200.000 60%
  C - da 16.200.001 a 21.000.000 65%
  D - da 21.000.001 a 25.000.000 70%
  E - da 25.000.001 a 29.000.000 75%
  FASCIA 2 da 29.000.001 a 33.500.000 80%
  FASCIA 3 da 33.500.001 al limite per la
decadenza 90%
  Condizione C:
reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore
all' importo stabilito quale limite di reddito per
la decadenza.  Si intende come tale il limite di reddito
convenzionale fissato per l' assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, aumentato del 75% da
calcolarsi secondo le modalità  previste dalle norme regionale
vigenti.
  Canone C:
il canone di locazione, per i nuclei collocati nell' area
di cui alla lettera C), è  il seguente:
  - dal limite di reddito per la decadenza fino al
10% in più  di tale limite: equo canone calcolato ai sensi
della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 10%;
  - dall' 11% al 20% in più  del limite di reddito per
la decadenza: equo canone calcolato ai sensi della legge
27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20%;
  - dal 21% al 30% in più  del limite di reddito per
la decadenza: equo canone calcolato ai sensi della legge
27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 30%;
  - dal 31%, ed oltre, in più  del limite di reddito per
la decadenza: equo canone calcolato ai sensi della legge
27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 50%.
  2.  Il canone di locazione ai sensi della presente
legge non deve, comunque, superare le seguenti percentuali
di incidenza sul reddito convenzionale del nucleo
familiare:
  FASCIA 1
A - 9% del reddito
B - 10% del reddito
C - 11% del reddito
D - 12% del reddito
E - 13% del reddito
  FASCIA 2 14% del reddito
  FASCIA 3 15% del reddito
  3.  I redditi convenzionali determinati nel comma
1 sono aggiornati ogni due anni dalla Giunta regionale
in ragione del 75% dell' indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati a decorrere
dal secondo anno successivo all' entrata in vigore della
presente legge.
  4.  Ai fini dell' inclusione degli assegnatari di cui alle
precedenti lettere B e C, nonchè  ai fini dell' applicazione
delle diverse articolazioni dei canoni previsti per le suddette
fasce, il reddito del nucleo familiare viene calcolato
con le modalità  previste al comma 1.  I canoni così 
determinati si applicano dal 1 maggio 1997.  Ai fini del
calcolo del canone di locazione per alloggi realizzati
con la tecnica di prefabbricazione pesante, il costo di
costruzione di cui al punto 13 dell' art. 3 della legge
regionale 15 novembre 1993, n. 39, è  ridotto del 50%.
  5.  Il Consiglio regionale, decorsi dodici mesi dall'
entrata in vigore della presente legge, sulla scorta dei
dati forniti dagli Enti Gestori del patrimonio ERP,
previo accertamento dei conti finali di dette gestioni,
provvederà  ad approvare il prospetto dimostrativo del
raggiungimento del pareggio costi - ricavi di amministrazione,
anche ai sensi del comma 8.6, ultimo inciso della
deliberazione CIPE del 13 marzo 1995 e successive
modificazioni, in un quadro di riforma degli enti stessi,
nel rispetto dell' art. 1 della deliberazione CIPE del 20
dicembre 1996.

ARTICOLO 3

Accertamento periodico del reddito
 1.  La situazione reddituale degli assegnatari è  aggiornata
dagli Enti gestori con periodicità  almeno biennale.
  2.  L' assegnatario deve produrre su richiesta degli
Enti gestori la documentazione necessaria entro il 30
giugno di ogni biennio successivo all' entrata in vigore
della presente legge;  qualora la documentazione non
venga prodotta entro tale data, si applica la misura
del canone prevista dall' art. 2, condizione C, canone
C, a decorrere dal giorno successivo e sino al mese
seguente all' eventuale tardiva produzione della documentazione.
  3.  Qualora, previa diffida, la suddetta documentazione
risulti non ancora prodotta allo scadere del 180/ mo
giorno dalla data del 30 giugno, l' assegnatario incorre
nella decadenza dell' assegnazione.
  4.  L' eventuale variazione della collocazione degli
assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di
locazione ha effetto dal 1 gennaio dell' anno successivo
a quello nel quale è  stata accertata la modificazione
della situazione reddituale, con riguardo all' anno precedente,
fatto salvo quanto previsto nel successivo
comma 6.
  5.  L' assegnatario ha in ogni caso diritto di essere
collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia
subito nell' anno precedente una diminuzione di reddito,
presentando copia della dichiarazione dei redditi e dichiarazione
resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.  La collocazione nella fascia di reddito inferiore
al di fuori dei casi previsti dal successivo comma
6 è  disposta dall' Ente gestore con decorrenza dal 1
gennaio successivo all' accertamento della diminuzione
del reddito.
  6.  Qualora l' assegnatario comprovi, però , una situazione
reddituale inferiore a quella dichiarata e ciò  a seguito
di licenziamento, cassa integrazione, pensionamento,
stato di disoccupazione, l' Ente gestore lo colloca
nella fascia di reddito riferita alla nuova condizione reddituale
dal mese successivo a quello in cui viene comunicata
all' Ente la variazione, salvo conguaglio finale
a seguito della presentazione dei redditi da comunicare
all' Ente dopo la dichiarazione e dei relativi accertamenti
che l' Ente può  disporre a suo insindacabile giudizio.
  7.  Gli Enti gestori, quando si trovino di fronte a casi
in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente
inattendibile, sono obbligati a trasmettere agli
uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, la relativa
documentazione.
  8.  Nell' aggiornare la situazione reddituale dell' assegnatario
l' Ente gestore si atterrà  alle risultanze dei su
indicati accertamenti, debitamente comunicati dagli uffici
finanziari con decorrenza dallo scadere del termine di
cui al secondo comma, salvo gli esiti di procedimenti
contenziosi (giudiziali o amministrativi) promossi dall'
assegnatario avverso gli atti in positivo emessi dai su
indicati uffici.
  9.  La mancanza di reddito del nucleo familiare va
dimostrata mediante certificato storico di disoccupazione
dei componenti, rilasciato dall' Ufficio provinciale del
lavoro, nonchè  mediante dichiarazione resa dagli stessi
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ARTICOLO 4

Aggiornamento del canone
 1.  Il canone di locazione di cui alle lettere
B e C dell' art. 2 viene aggiornato annualmente dall' Ente
gestore in base all' indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati, sulla base del
75% dei prezzi fermo restando le disposizioni transitorie
di cui al seguente comma 2, a decorrere dal 1 gennaio
dell' anno successivo all' entrata in vigore della presente
legge.
  2.  Gli aumenti dei canoni di locazione determinati
dall' applicazione della presente legge saranno graduati,
in misura uniforme nel limite del 50% annuo, nel corso
del biennio successivo alla sua entrata in vigore.

ARTICOLO 5

Fondo di solidarietà 
 1.  E' istituito il fondo di solidarietà , costituito dallo
0,50 del canone così  come determinato dall' articolo 2,
a cui gli Enti gestori possono attingere per risanare
esigenze di inquilini gravemente disagiati, previo documentazione
certa rilasciata dal Comune e dall' Azienda
Sanitaria Locale.  Solo in questi casi gli Enti gestori
provvedono al risanamento delle morosità  degli indigenti
attingendo al fondo di solidarietà .

ARTICOLO 6

Morosità  nel pagamento del canone
 1.  La morosità  relativa a tre mensilità  del canone,
a qualsiasi titolo dovuto è  causa di risoluzione contrattuale.
  2.  La morosità  può  essere tuttavia sanata, per non
più  di una volta nel corso dell' anno, qualora il pagamento
dell' importo dovuto avvenga nel termine perentorio
di 60 giorni dalla messa in mora.
  3.  Non è  causa di risoluzione del contratto la morosità 
dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia
dell' assegnatario, qualora ne sia derivata l' impossibilità 
o la grave difficoltà , accertata dall' Ente gestore, di effettuare
il regolare pagamento del canone di locazione.
  4.  Tale impossibilità  o grave difficoltà  non può  valere
per più  di sei mesi per ogni quadriennio.  Alla fine
di tale periodo, prorogabile di altri sei mesi in caso di
comprovata dimostrazione di impossibilità  all' adempimento,
la morosità  determinatasi va recuperata, ai sensi
dell' art. 21 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035, senza
l' applicazione di interessi legali e indennità  di mora.
  5.  Salvi giudizi in corso al momento dell' entrata in
vigore della presente legge, per la morosità  pregressa
verificatasi anteriormente alla entrata in vigore della
presente legge, l' Ente gestore concederà  i rateizzi previsti
dall' art. 21 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035,
applicando gli interessi legali.
  6.  Nel caso di richiesta di rateizzo del debito pregresso
da parte dell' assegnatario ai sensi del precedente
comma, non possono essere richieste anticipazioni sull'
ammontare della morosità  senza il preventivo assenso
del richiedente e ciò  nell' ottica di favorire una più  ampia
possibilità  di rientro delle morosità  maturate.
  7.  Il rateizzo previsto dai commi precedenti si applica
anche bei confronti dei soggetti richiedenti la regolarizzazione
del rapporto locativo ai sensi della normativa
regionale vigente.
  8.  Nel caso di mancato rispetto dei termini di rateizzazione
per il pagamento delle somme dovute di applica
una indennità  di mora pari al 6% oltre gli interessi
legali.

ARTICOLO 7

Abrogazione
 1.  Sono abrogate le norme regionali in contrasto con
la presente legge.

ARTICOLO 8

Dichiarazione d' urgenza
 1. La presente legge è  dichiarata urgente, ai sensi
e per gli effetti del secondo comma dell' art. 127 della
Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.
 La presente Legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
 E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Campania.
 14 agosto 1997

 

 

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